- compimento di un’opera o di un servizio;
- previsione di un corrispettivo (è in tal senso irrilevante l’importo del corrispettivo stesso, essendo la nota soglia di 5.000 euro annui un mero limite di esonero contributivo che non caratterizza, di per sé, il lavoro autonomo occasionale);
- utilizzazione di lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio;
- assenza di un vincolo di subordinazione;
- condizioni di assoluta indipendenza;
- una certa episodicità ed estemporaneità del rapporto che si sostanzia in un “singolo” incarico inteso a soddisfare l’interesse del committente.
Tutto ciò premesso, l’art. 13 D.L. 146/2021 inserisce fra le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificatamente fra le misure intese a contrastare l’utilizzo del lavoro irregolare, l’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro di cui al richiamato art. 2222 c.c. In particolare, si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro deve adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, condizioni che si concretizzano in una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica o con altre modalità che saranno indicate, in linea con quanto già previsto per i rapporti di lavoro intermittenti. La collocazione del nuovo adempimento nell’ambito dell’art. 13 induce a ritenere che riguardi la sola attività di impresa non potendo essere oggetto di sospensione l’attività dello studio professionale o quello della Pubblica Amministrazione. In tal senso si esprime anche l’INL ,con la nota 11.01.2022, n. 29, con la quale precisa che la comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
- l’ammontare del compenso, se conosciuto al momento dell’incarico.
Non è, quindi, un adempimento da sottovalutare e può essere il momento di ricondurre nel loro naturale alveo contrattuale rapporti che nulla abbiano di occasionale.
