Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Febbraio 2026
Sicurezza lavoro: obblighi ripartiti tra distaccante e distaccatario
In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul distaccante che sul distaccatario. La giurisprudenza conferma la necessità di adottare un approccio proattivo e diligente.
Il distacco del lavoratore, disciplinato dall'art. 30 D.Lgs. 276/2003, costituisce uno strumento di flessibilità organizzativa mediante il quale un datore di lavoro (il cosiddetto distaccante) pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di un soggetto terzo (il distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività. Affinché l'istituto sia lecito, è necessario che l'operazione risponda a un interesse del distaccante specifico, concreto, rilevante e persistente nel tempo; non può dunque risolversi nella mera messa a disposizione di manodopera a fini lucrativi, che configurerebbe un'ipotesi di somministrazione irregolare. Il distacco non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro e il vincolo contrattuale permane in capo al datore originario, che continua a farsi carico degli obblighi retributivi e normativi, sebbene la prestazione venga temporaneamente orientata verso le esigenze del distaccatario. Quest'ultimo, beneficiario effettivo dell'attività, acquisisce il potere direttivo e di controllo sul lavoratore per tutta la durata del distacco.Sul piano della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce all'art. 3, c. 6 che nella fattispecie del distacco la titolarità degli obblighi di prevenzione e protezione incombe, in via principale, sul distaccatario. È infatti il soggetto che utilizza concretamente la prestazione lavorativa e che organizza l'ambiente produttivo, a dover garantire condizioni di lavoro sicure. Tuttavia,...