Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Ottobre 2026
Sicurezza sul lavoro, turismo: formazione da avviare a inizio rapporto
La deroga introdotta per il settore turistico dal decreto Sicurezza sul lavoro riguarda esclusivamente la conclusione della formazione e dell’eventuale addestramento specifico. Tali attività restano, pertanto, attività propedeutiche all’impiego del lavoratore.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare ex art. 14 D.Lgs. 81/2008 è sufficiente che l’attività formativa, già avviata, sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile. È quanto ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 27.10.2026, n. 2377, aggiornando le precedenti indicazioni operative, alla luce del mutato quadro regolatorio.
L’art. 37, c. 4 D.Lgs. 81/2008 dispone che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato, per fugare ogni equivoco, la previsione del precedente Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che consentiva di completare la formazione entro 60 giorni, erroneamente intesa come facoltà di differirne l’avvio.La revoca del provvedimento di sospensione, ricorda l’INL, presuppone che il datore di lavoro regolarizzi sia la posizione contrattuale, sia gli obblighi di salute e sicurezza verso i lavoratori, ossia di formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. Pertanto, la circolare n. 3/2021 va attualizzata, prevedendo che, ai fini della revoca, sia sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo...