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Lavoro 23 Marzo 2020

Smart working, telelavoro e disconnessione

Lo sviluppo delle tecnologie determina un ripensamento del rapporto di lavoro subordinato, in passato legato a orario e luogo di lavoro fissi, oggi più flessibile, dinamico e autogestito.

Il telelavoro e lo smart working devono intendersi anzitutto come una diversa modalità di lavoro e non come una nuova tipologia contrattuale. La disciplina del telelavoro trova riferimento nell’Accordo Quadro Europeo 16.07.2002 e nell’Accordo Interconfederale 9.06.2004. Il telelavoro prevede che la prestazione venga svolta a distanza, da postazioni fisse ben definite, grazie all’ausilio di strumenti informatici. Dipende esclusivamente da una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore, pertanto è sempre necessario il consenso di entrambe le parti. L’accordo può essere raggiunto sia in fase di assunzione sia successivamente e deve contenere tutti gli aspetti riguardanti la gestione del telelavoro. In particolare, l’accordo deve prevedere l’orario di lavoro, che non può quindi essere modificato unilateralmente dal lavoratore né gestito in autonomia. Il datore di lavoro deve inoltre adottare tutte le misure idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati dal telelavoratore per fini professionali e deve assicurarsi che l’ambiente dove opera il telelavoratore, da considerarsi come un “prolungamento” della sede di lavoro principale, abbia i requisiti d’igiene e sicurezza previsti dalla normativa vigente. Lo smart working viene disciplinato con la L. 22.05.2017, n. 81 e rappresenta l’evoluzione giuridica e sociale del telelavoro, nella direzione di una maggior...

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