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Imposte dirette 31 Agosto 2026

Società di persone: il regime fiscale delle differenze di recesso

La deduzione della differenza da recesso trova copertura nel divieto di doppia imposizione dell’art. 163 del Tuir; se gli utili provvisori e i plusvalori latenti non giungono a manifestazione, il fondamento causale della deduzione viene meno.

Nelle società di persone, a differenza delle società di capitali, la tassazione non viene legislativamente parcellizzata tra società e soci, vertendo fiscalmente la società di persone in una condizione esclusivamente strumentale alla determinazione del reddito imponibile e rimanendo estranea a ogni forma d’imposizione, unicamente incentrata sull’Irpef dei soci. Costituendo la tassazione Irpef il limite invalicabile del diritto erariale, una volta che una definita manifestazione di ricchezza ha scontato tale misura di incisione fiscale, la medesima non può più partecipare a ulteriori forme d’imposizione a vantaggio del Fisco, allo scopo di evitare il raggiro del divieto della doppia tassazione, esclusa anche nei confronti di soggetti diversi (art. 163 del Tuir).Preliminarmente si deve sottolineare come il regime fiscale delle differenze da recesso nelle società personali non muta neppure nel caso in cui nei confronti del socio recedente, in virtù del precedente subingresso ad altro socio e del corrispettivo pagato a quest’ultimo, non venga a generarsi alcuna plusvalenza da recesso o non venga a determinarsi una plusvalenza quantitativamente simmetrica con la deduzione beneficiata dalla società. Infatti, la verifica della simmetria fiscale (anche se nell’ordinamento tributario, va detto, le asimmetrie impositive non sono affatto rare) va declinata su un orizzonte temporale che non riguarda necessariamente l’istantaneità del singolo fatto economico, ma la...

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