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Lavoro 11 Maggio 2023

Somministrazione di lavoratori nell’ambito di attività stagionali

L’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro (Assosomm) ha chiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) alcuni chiarimenti in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.

Il D.Lgs. 81/2015 disciplina il lavoro a tempo determinato al Capo III mentre dedica alla somministrazione di lavoro il Capo IV. L’art. 34 disciplina le esclusioni relative al rapporto di lavoro subordinato instaurato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore in materia di: pause intermedie tra un contratto e l’altro; numero complessivo di contratti a tempo determinato; diritti precedenza nelle nuove assunzioni. Al rapporto di lavoro in somministrazione si applicano, dunque, oltre alle norme contenute nel Capo IV anche le disposizioni relative ai contratti a tempo determinato contenute nel Capo III, con le esclusioni sopra descritte. Anche nel caso dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità vengono individuate deroghe nell’applicazione delle norme dedicate al contratto a termine in generale. È utile ricordare che le attività stagionali sono quelle individuate dall’art. 21 del citato Decreto. Tale norma individua come lavoratori stagionali quelli che svolgono rispettivamente le attività: individuate con Decreto del Ministero del Lavoro, con la precisazione che, fino all’adozione di tale Decreto (non ancora emanato), continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.P.R. 1525/1963; previste nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali). Tali deroghe si riferiscono al numero massimo di 4 proroghe,...

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