Sospensione degli ammortamenti 2021-2023: effetti contabili successivi
La deroga emergenziale alla disciplina ordinaria dell’ammortamento dei cespiti pone rilevanti problemi contabili negli esercizi successivi, specie nei casi di eliminazione dei beni dal processo produttivo e di gestione della riserva indisponibile.
I soggetti negli esercizi in corso al 31.12.2021, al 31.12.2022 e al 31.12.2023 potevano, anche in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2), c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, come esso risultava dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata era imputabile al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio venivano differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno (complessivamente, nel caso di fruizione per tutti gli esercizi ammessi, di 3 anni).I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà dovevano destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva doveva venire integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva doveva venire integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.La sospensione degli ammortamenti per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha rappresentato una deroga che, va avvertito, fuori da quello specifico contesto legale non è ripetibile, in quanto il principio contabile OIC 16 prevede che, in caso di temporanea sospensione d’uso dei beni strumentali, il...