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Accertamento, riscossione e contenzioso 08 Giugno 2026

Spese di pubblicità e di rappresentanza: un confine ancora incerto

Il criterio distintivo resta legato allo scopo perseguito: il prestigio dell’impresa per la rappresentanza, la finalità promozionale dei prodotti per la pubblicità. Per le sponsorizzazioni la deducibilità dipende dall’effettiva inerenza.

Per l'Agenzia delle Entrate la distinzione tra le spese di rappresentanza e di pubblicità si fonda sull’indagine dello scopo dell’evento, nel senso che se l’obiettivo perseguito è quello di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa con l’aumento della sua notorietà, la spesa va catalogata come spesa di rappresentanza, mentre se l’obiettivo principale ha una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati, essa si connota come spesa di pubblicità.Tale spartiacque di qualificazione della spesa, ormai rispondente a una visione distintiva classica della Cassazione, sembrerebbe non aver subito modifiche neppure a seguito del D.M. 19.11.2008. A parere di chi scrive, invece, tale decreto ha introdotto importanti spie segnaletiche volte ad attribuire un’oggettiva preponderanza della rilevanza espositiva dei prodotti, rispetto alla preordinazione dell’evento ad accrescere l’immagine dell’impresa, nel senso di privilegiare, in caso di compresenza di entrambi gli obiettivi, la funzione espositiva dei beni commercializzati, con la connotazione fiscale della spesa alla stregua di una spesa di pubblicità.Anche secondo lo scrutinio ordinario della Cassazione il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è quello classico e va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo a un’aspettativa di incremento delle vendite,...

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