Il disegno di legge di Bilancio 2021, all'art. 3, stabilizza la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevista per il solo secondo semestre 2020 dall'art. 2, D.L. 5.02.2020, n. 3. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la norma viene modificata prevedendo che la detrazione spetti per le prestazioni rese a decorrere dal 1.07.2020 e non più solo per le prestazioni rese dal 1.07.2020 al 31.12.2020. Agli oneri derivanti dalla modifica si provvede mediante riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti nella misura di 1.150 milioni di Euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2020, aveva già una dotazione pari a 3.000 milioni di Euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.
L'ulteriore detrazione (così come il trattamento integrativo) spetta ai percettori dei seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni equiparati di cui all'art. 49, c. 2, lett. a) del Tuir;
- compensi, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei...