La Corte Costituzionale, con la sentenza 15.11.2018, n. 202 ha confermato quanto stabilito all’art. 545 del codice di procedura civile, definendolo legittimo nella sezione in cui non prevede la mancata pignorabilità assoluta dell’ammontare della retribuzione utile al fine della sopravvivenza, così come previsto per le pensioni e le altre indennità, nonché della disparità di trattamento prevista tra il pignoramento delle retribuzioni effettuato presso il datore di lavoro e quello effettuato sul conto corrente per le somme che vi sono confluite prima del pignoramento. In primis, approfondiamo qui di seguito quanto viene stabilito ai commi terzo, quarto e quinto dell’art. 545.
Comma 3 - Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura stabilita dal presidente del tribunale o da un giudice delegato.
Comma 4 - Le stesse somme possono essere pignorate nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle Province o alle Regioni, e in egual misura per ogni altro credito.
Comma 5 - Il pignoramento per simultaneo concorso di più cause non può essere esteso a un ammontare superiore alla metà delle somme predette.
Comma 7 - Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni...