STP e STA in forma di società semplice, utili ripartiti a consuntivo
La deroga dell’art. 5, c. 3, lett. c) del Tuir, che consente di fissare le quote di utili fino alla dichiarazione dei redditi, vale anche per i soci professionisti di STP e STA costituite come società semplici, ma non per gli altri modelli societari.
Nel principio di diritto n. 3/2026 l’Agenzia delle Entrate affronta la questione se la disciplina di cui all’art. 5, c. 3, lett. c) del Tuir che consente alle associazioni professionali di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi possa essere estesa anche alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA), costituite in forma di società semplice.Al riguardo viene rappresentato come l’art. 5, c. 3, lett. c) prevede che “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione”. L’Estensore erariale dapprima rileva come lo scopo sotteso all’art. 5, c. 2 del Tuir sia quello di evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito tra i medesimi soci che si renderebbero perseguibili mediante modifiche “a consuntivo” delle quote di partecipazione agli utili volte a trasferire l’imponibile su soggetti fiscalmente più “convenienti” (in tal senso anche risposta a interpello 23.04.2020, n. 116). Nel prosieguo precisa come invece la deroga prevista per le associazioni professionali dall’art. 5, c. 3 lett. c), nel consentire di determinare a posteriori (dopo la chiusura del periodo di imposta) le quote di reddito...