Studi associati: il costo fiscale delle partecipazioni
Il D.L. 84/2025 riconduce ai redditi diversi le plusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni professionali: il computo del costo fiscale, mutuato dalle società di persone, può però generare effetti distorsivi da correggere.
L’art. 1 D.L. 84/2025, con l’introduzione nell’art. 54 Tuir del c. 3-ter, ha escluso dal principio della onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ricongiungendo la loro identità fiscale nell’ambito dei redditi diversi.Raccordandosi il regime fiscale dell’interazione tra associazione professionale e professionisti associati al cd. regime della trasparenza, il computo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di questi ultimi si allinea a quello dei soci di una società di persone.Le variabili che partecipano al computo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in una società di persone non sono solo quelle analiticamente individuate all’art. 68, c. 6 del Tuir, in quanto bisogna considerare anche la necessità di salvaguardare i bonus e le agevolazioni fiscali in genere a cui la società (associazione) partecipata è ammessa, nella sussistenza dei relativi presupposti, a fruirne e che non dovrebbero venire indirettamente annullate attraverso l’eventuale tassazione dei capital gain. Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di società (associazioni) di persone rileva in raccordo con gli effetti fiscali da commisurare ad esempio in occasione del recesso, esclusione, liquidazione della società (associazione) partecipata, nonché per il calcolo del capital...