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Imposte dirette 18 Maggio 2026

Successione di immobile: superbonus e irrilevanza della plusvalenza

La cessione dell’immobile acquisito per successione resta esclusa dalla tassazione della plusvalenza ex art. 67, c. 1, lett. b-bis) del Tuir, indipendentemente dal soggetto che ha effettuato gli interventi agevolati superbonus.

L’art. 1, cc. 64-66 L. 213/2023 hanno introdotto all'art. 67, c. 1, lett. b-bis) del Tuir una nuova fattispecie di rilevanza imponibile delle cessioni di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione agevolata con superbonus, che si siano conclusi da non più di 10 anni. La norma reca l’espressa esclusione fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione, non condizionando l’esonero fiscale dalla modalità di fruizione dell’agevolazione (incluso, quindi, lo sconto in fattura) e dalla percentuale di detrazione fruita (in tale specifico senso è la circolare dell'Agenzia delle Entrate 13.06.2024, n. 13/E). In tale ultimo caso si pone la controversa questione se, ai fini dell’esclusione, assuma rilevanza il soggetto (de cuius o erede) che ha effettuato l’intervento agevolato. A tal proposito si ritiene di rappresentare come la norma di riferimento escluda, senza la previsione di distinguo, la rilevanza impositiva della plusvalenza da cessione di immobili beneficiari degli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 qualora risultino acquisiti per successione. Proprio la mancanza di un distinguo letterale in ordine al soggetto che ha ristrutturato l’immobile ha portato il Consiglio nazionale del Notariato ad affrancare, nello studio n. 90-2024/T (par. 5.1), l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze dal soggetto (de cuius o erede) che ha proceduto a ristrutturare l’immobile. La fattispecie in questione,...

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