Superminimo e contratti: il Tar fissa il perimetro
Secondo il Tar Emilia-Romagna (sentenza 20.02.2026, n. 325), l’equivalenza tra Ccnl negli appalti pubblici va accertata sul piano collettivo. Il superminimo resta una voce individuale, fuori dal confronto.
La vicenda prende avvio da una gara dell’Università di Bologna per i servizi di manutenzione integrata del patrimonio immobiliare, per un valore superiore a 70 milioni di euro. L’appalto viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla fine della procedura, un operatore economico contesta l’esito davanti al giudice amministrativo. Tra i diversi rilievi, il passaggio che orienta la decisione riguarda il contratto collettivo applicato dall’aggiudicataria. La stazione appaltante aveva indicato il Ccnl Edilizia come contratto coerente con l’oggetto dell’appalto, mentre l’impresa vincitrice aveva dichiarato il Ccnl Metalmeccanici, sostenendo la parità delle tutele anche grazie al riconoscimento di superminimi non assorbibili.Criterio scelto dal Tar - Con la sentenza 20.02.2026, n. 325 il Tar Emilia-Romagna, Bologna, sezione II, traccia una linea netta. Il giudizio di equivalenza previsto dall’art. 11 D.Lgs. 36/2023 richiede un raffronto tra Ccnl considerati come fonti generali, astratte e vincolanti. Il parametro resta dunque il contenuto dei contratti collettivi, con le loro voci retributive obbligatorie e con le tutele normative che valgono per tutti i dipendenti interessati. In questo schema, il superminimo resta fuori, perché nasce da un accordo individuale tra datore e lavoratore e manca di quella portata generale che appartiene alla contrattazione collettiva.Perché il superminimo resta irrilevante - Il Tribunale...