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Diritto del lavoro e legislazione sociale 26 Giugno 2026

Tassazione dei lavoratori transfrontalieri e sede del datore di lavoro

Una disamina dell’Accordo Italia-Svizzera, in relazione al luogo di svolgimento dell’attività del lavoratore e della sede del datore di lavoro.

Con la risposta all’interpello n. 126/2026, l’Agenzia delle Entrate pone l’attenzione sul regime fiscale dei lavoratori transfrontalieri, con particolare riguardo alla localizzazione della sede del datore di lavoro e del luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente.Il caso operativo vede una lavoratrice, residente in Svizzera in un Comune di confine con l'Italia nel Canton Ticino, svolgere la propria attività lavorativa per un’azienda che ha sede in Veneto; il lavoro, di informatrice farmaceutica, viene tuttavia svolto totalmente in Lombardia. Da qui il tema che riguarda la tassazione dei cd. transfrontalieri, anche se stavolta da intendersi in senso inverso. La contribuente sostiene che può esserle applicato l'Accordo sulla tassazione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera (firmato il 23.12.2020 e ratificato con la L. 13.06.2023, n. 83), anche se la sede dell’azienda datrice non risulta essere in zona di confine.L’Agenzia delle Entrate afferma, anzitutto, come il proprio parere sia “volto a chiarire se, in una fattispecie in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta integralmente all'interno dell'area di frontiera italiana, come definita all'art. 2, lett. a) dell'Accordo, possa ostare all'applicazione dell'Accordo medesimo la sola circostanza che la sede del datore di lavoro sia localizzata al di fuori di detta area di frontiera”.Viene ricordato che l'art. 3 dell'Accordo citato stabilisce che il reddito...

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