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Imposte dirette 20 Marzo 2026

Tassazione separata nella liquidazione: criticità applicative

Il coordinamento tra gli artt. 17 e 182, c. 2, lett. b) del Tuir dopo la riforma genera incertezze interpretative sul regime fiscale dei redditi derivanti dalla liquidazione di imprese individuali e società di persone.

In ordine alla fruizione del regime della tassazione separata in caso di liquidazione di imprese individuali e di società di persone, l’art. 17 del Tuir prospetta un tenore letterale non coordinato con la previsione di cui all’art. 182, c. 2, lett. b) post-riforma. Lo scoordinamento deriva dal fatto che mentre l’art. 17, c. 1, lett. l) dispone che l’imposta si applica separatamente ai redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio della liquidazione è superiore a 5 anni (per le imprese individuali provvede la lett. g) in ordine ai redditi conseguiti in dipendenza della liquidazione di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni), assumendolo per le persone fisiche che non operano in regime d’impresa come il modulo impositivo ordinario, rinunciabile solo attraverso apposita opzione in dichiarazione, l’art. 182, c. 2, lett. b) prospetta invece un’apposita opzione per l’accesso alla speciale tecnica impositiva, assoggettandola peraltro alla condizione della perduranza temporale della liquidazione non eccedente i 3 esercizi, verificabile solo a posteriori.Ora se tale scoordinamento non generava particolari incongruenze nell’ambito dello schema normativo ante riforma che raccordava la provvisorietà del calcolo impositivo ai periodi intermedi della liquidazione, in attesa della verifica se la sua...

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