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Società e contratti 10 Agosto 2026

Tassazione separata nella liquidazione: le criticità non risolte

L’art. 17 TUIR assume la fattispecie come regime naturale, mentre il nuovo art. 182, c. 2, lett. b) la subordina a un’opzione e alla durata triennale della liquidazione: discipline sovrapposte e di segno opposto.

In caso di liquidazione di imprese individuali e società di persone, l’art. 17 TUIR risulta non coordinato con l’art. 182, c. 2, lett. b) post riforma, secondo cui, se la liquidazione si protrae per non più di 3 esercizi, compreso quello di apertura, l’imprenditore, i collaboratori familiari o i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito ai sensi degli artt. 17 e 21.Lo scoordinamento nasce dal fatto che l’art. 17, c. 1, lett. l) (e, per le imprese individuali, la lett. g) qualifica la tassazione separata come regime naturale, rinunciabile solo con apposita opzione, quando la liquidazione riguarda società con oltre 5 anni di vita o imprese commerciali esercitate da più di 5 anni. L’art. 182, c. 2, lett. b) TUIR prospetta invece un’opzione per accedere alla tassazione separata, subordinata alla condizione, verificabile solo a posteriori, che la liquidazione non superi i 3 esercizi. Tale scoordinamento non creava incongruenze nel regime ante riforma, che raccordava la provvisorietà del calcolo impositivo ai periodi intermedi in attesa di verificare la chiusura entro 3 esercizi. Con l’inversione della sequenzialità, da provvisorio a definitivo, introdotta dalla riforma, la questione diventa problematica: in caso di reddito di partecipazione liquidatoria imputato a un socio di una società con anzianità ultra quinquennale, non è chiaro se si applichi da subito il regime naturale della tassazione separata ex art. 17 TUIR, oppure se occorra prima...

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