Il 31.10.2018 è terminato ufficialmente il periodo transitorio previsto dalla Legge 9.08.2018, n. 96 durante il quale, come visto in precedenza, i datori di lavoro potevano continuare ad applicare le disposizioni previgenti per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018. A partire dal 1.11.2018, di conseguenza, a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le nuove norme in materia di proroghe e rinnovi contrattuali, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti stessi.
Ne approfittiamo per ripassare, di seguito, tutti i nuovi limiti in vigore.
La durata del contratto a termine non potrà essere superiore a 12 mesi nel caso in cui il datore di lavoro voglia utilizzare la tipologia “acausale”; non potrà, invece, superare la durata di 24 mesi se comprensivo di una delle causali previste dalla normativa (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività aziendale; per la sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività). Il rapporto tra lo stesso datore di lavoro e il lavoratore, pur considerando la successione di più contratti, non potrà superare un totale complessivo di 24 mesi, altrimenti il rapporto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data in cui questo avviene.
Sulle proroghe si stabilisce quanto segue: la proroga è...