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Paghe e contributi 16 Febbraio 2026

Tempo divisa e IVC: la Cassazione fissa regole e prova

Nell’ordinanza 7.02.2026 n. 2723 la Sezione Lavoro lega tempo divisa e IVC a eterodirezione, fonti regolative e prova dei fatti, con ricadute sui conti delle amministrazioni.

La pretesa riguarda differenze retributive su 2 capitoli. Da un lato viene richiesta un’integrazione dell’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1.03.2012-31.12.2017. Dall’altro viene richiesto un compenso collegato al tempo divisa nel periodo 1.01.2013-31.12.2017, sostenendo che vestizione e svestizione sono attività di servizio e ricadano nell’orario di lavoro. Il giudizio arriva in legittimità dopo il ribaltamento in appello. Il ricorso propone 3 motivi, tuttavia la Corte sceglie di esaminare prima la spettanza delle somme, perché l’esito sul merito orienta anche la lettura del profilo temporale dei crediti.IVC e divieto di cumulo sul medesimo periodo - Sul capitolo IVC la Corte richiama la funzione economica dell’istituto: misura provvisoria legata alla vacanza contrattuale, destinata a presidiare il potere d’acquisto fino al rinnovo. Quando il rinnovo interviene e attribuisce incrementi retributivi destinati a coprire anche l’inflazione maturata, la funzione dell’indennità di vacanza contrattuale si esaurisce per quello stesso arco temporale. Su questa base la richiesta di sommare “vacanze” riferite a periodi anteriori al Ccnl 31.07.2009 non trova fondamento, perché il rinnovo relativo al biennio economico 2008-2009 assorbe la finalità compensativa che la domanda tenta di replicare. Il ragionamento resta agganciato alla struttura dell’istituto e alla coerenza dei rinnovi contrattuali, con attenzione anche al perimetro della...

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