RICERCA ARTICOLI
Paghe e contributi 15 Ottobre 2026

Tfr al Fondo di tesoreria e obblighi del datore per la Cassazione

La sentenza delle Sezioni Unite 7.10.2026, n. 26356 stabilisce che il trattamento di fine rapporto resta retribuzione differita anche per le aziende tenute a versarlo al Fondo di tesoreria.

Il trattamento di fine rapporto mantiene la propria natura di retribuzione differita, anche quando l’azienda è obbligata a trasferirne le quote al Fondo di tesoreria, gestito dall’Inps per conto dello Stato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 7.10.2026, n. 26356, risolvendo un contrasto sorto all’interno della Sezione lavoro.Nel regime esaminato dalla Corte, operativo dal 1.01.2007, l’obbligo di conferire al Fondo le quote di Tfr maturando mantenute nella disciplina dell’art. 2120 c.c. riguardava i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti. Per i giudici, il versamento al Fondo modifica la gestione delle somme e lascia intatta l’origine retributiva del credito. Il diritto del dipendente matura durante il rapporto di lavoro e diventa ordinariamente esigibile alla sua cessazione.La controversia nata da un credito rimasto insoluto - All’origine della pronuncia c’è il caso di un lavoratore che, dopo un trasferimento di ramo d’azienda e la cessazione del rapporto, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 10.061,11 euro, comprensivi di Tfr e differenze retributive. L’esecuzione forzata era rimasta infruttuosa. Il lavoratore aveva ricevuto pagamenti parziali dal Consorzio cui aderiva la società e dal Fondo di tesoreria, conservando un credito residuo di 1.769,06 euro.Il lavoratore aveva quindi chiesto l’intervento del Fondo di garanzia Inps, ricevendo un diniego. Il Tribunale di Reggio Calabria e la Corte...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.