Con il D.M. 4.09.2026, pubblicato l'8.09.2026, i Dicasteri del Lavoro e dell'Economia hanno chiuso la fase transitoria legata all'entrata in vigore, dal 1.07.2026, del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Il provvedimento sostituisce, attraverso l’Allegato A, il modello sin qui utilizzato in via provvisoria e fissa lo strumento con cui lavoratori e datori di lavoro devono gestire gli adempimenti connessi alla riforma varata dalla legge di Bilancio 2026.
Va ricordato il perimetro della novità. La L. 199/2025 ha riscritto l'art. 8 D.Lgs. 252/2005 introducendo, per i rapporti privati instaurati dopo il 30.06.2026, una disciplina che distingue 2 platee: i lavoratori alla prima esperienza di impiego subordinato, esclusi pubblico impiego e lavoro domestico, e coloro che, pur neoassunti, vantano un pregresso occupazionale. Per entrambe le categorie è previsto un termine di 60 giorni dall'assunzione per esprimere una volontà specifica sulla destinazione del Tfr maturando; il decorso infruttuoso del termine produce effetti automatici differenziati in base alla posizione previdenziale pregressa dell'interessato.
Il decreto non incide sull'impianto sostanziale della riforma, limitandosi a fornire lo strumento operativo, ossia il modulo TFR3 attraverso cui tali facoltà trovano attuazione. Il modulo ha una duplice funzione: consentire al lavoratore l'esercizio delle opzioni riconosciutegli dalla norma e permettere al datore di lavoro di assolvere gli obblighi informativi posti a suo carico. Il modulo assume così rilievo anche probatorio, incorporando l'attestazione dell'informativa ricevuta, le opzioni esercitate, le dichiarazioni sull'eventuale posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell'adesione automatica.
Sul piano operativo, il modulo sarà reso disponibile anche in formato digitale, con possibilità di compilazione online e trasmissione telematica al datore di lavoro. Le relative modalità tecniche (identificazione dell'utente, sicurezza del trattamento dei dati, dematerializzazione) sono rinviate a un successivo provvedimento direttoriale, in modo da consentire un affinamento progressivo della piattaforma senza ulteriori interventi ministeriali. Resta fermo l'obbligo, per il datore di lavoro, di conservare la dichiarazione resa e di rilasciarne copia al lavoratore, adempimento di rilievo probatorio in caso di successive contestazioni sulla corretta destinazione del trattamento di fine rapporto.
Merita segnalare l'affinamento rispetto alla versione circolata in fase transitoria. Il testo definitivo chiarisce che l'automatismo riguarda l'individuazione della forma pensionistica di destinazione, restando comunque necessaria una dichiarazione espressa del lavoratore. Più significativa è la sistemazione della disciplina riservata a chi risultava iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29.04.1993; in particolare, presupponendo per definizione un pregresso contributivo, tale previsione è stata correttamente ricondotta alla sola Sezione 2, dedicata ai lavoratori non di prima assunzione, ed espunta dalla Sezione 1, dove la sua presenza risultava incongrua accanto a neoassunti privi per definizione di qualsiasi storia lavorativa precedente.
Per i datori di lavoro, i professionisti e gli uffici del personale, l'adozione del modulo definitivo segna il momento in cui l'informativa e la raccolta delle dichiarazioni acquisiscono un riferimento documentale stabile e opponibile. Sotto il profilo operativo, conviene effettuare una ricognizione delle assunzioni dal 1.07.2026, verificarne la coerenza con il modulo ufficiale e predisporre un flusso che ne assicuri la compilazione entro i 60 giorni, termine il cui mancato rispetto espone l'azienda al rischio di una gestione non conforme del Tfr maturando.
