Diritto del lavoro e legislazione sociale
02 Maggio 2026
Trasferimento lontano e NASpI: conta la giusta causa
Le dimissioni dopo il cambio di sede danno accesso alla NASpI solo quando il recesso nasce da una giusta causa accertata. La distanza, anche molto ampia, va letta insieme alla legittimità del trasferimento.
Con l’ordinanza 21.04.2026, n. 10559 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione interviene sul rapporto tra trasferimento del lavoratore, dimissioni e indennità di disoccupazione. La vicenda riguarda un lavoratore che aveva lasciato l’impiego dopo lo spostamento della sede lavorativa da Genova a Catania. La Corte d’Appello di Genova aveva riconosciuto la prestazione, valorizzando la distanza tra la residenza e la nuova sede, superiore ai 50 km.L’Inps ha impugnato la decisione, sostenendo che la sola lontananza geografica era insufficiente per qualificare le dimissioni come recesso per giusta causa. Secondo l’Istituto, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il trasferimento fosse privo di ragioni tecniche, organizzative e produttive, oppure se la condotta datoriale avesse inciso sul rapporto fiduciario fino a rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria.Criterio della giusta causa - La Cassazione accoglie il ricorso dell’Inps e richiama l’art. 3, c. 2 D.Lgs. 22/2015, secondo cui la NASpI spetta anche ai lavoratori che rassegnano le dimissioni per giusta causa. La giusta causa richiede un accertamento specifico, legato a circostanze imputabili al datore di lavoro e idonee a integrare un grave inadempimento, oppure una situazione capace di rendere il rapporto insostenibile anche per un periodo limitato.Nel ragionamento della Corte entra anche l’art. 2103 c.c., che consente il trasferimento del lavoratore quando sussistono comprovate...