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Diritto del lavoro e legislazione sociale 27 Ottobre 2026

Trasferte: il viaggio disposto dal datore è orario di lavoro

La Corte di giustizia UE qualifica come orario di lavoro il tempo impiegato per raggiungere, su istruzione datoriale, un luogo diverso dalla sede fissa, anche fuori dall’orario ordinario. La sede contrattuale non esclude la natura lavorativa del viaggio, mentre la retribuzione resta affidata al diritto nazionale.

Il tempo di viaggio verso un luogo di lavoro diverso dalla sede contrattuale rientra nell’orario di lavoro quando lo spostamento è disposto dal datore e serve allo svolgimento delle mansioni. È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 22.10.2026, causa C-420/24, resa su rinvio della Corte d’appello di Iasi.   La vicenda riguarda un dipendente di una società pubblica romena di gestione delle infrastrutture stradali, con sede fissa a Iasi. In 8 giorni il lavoratore aveva percorso oltre 1.500 chilometri per ispezionare cantieri e raggiungere la direzione centrale di Bucarest. Viaggiava con un veicolo aziendale e spesso fuori dall’orario ordinario. L’azienda aveva negato il pagamento di 31,5 ore di viaggio, osservando che durante il tragitto non era stata resa alcuna prestazione. In primo grado il ricorso era stato respinto perché il solo ordine di missione, privo di tabella di marcia, non provava le ore svolte. Il ragionamento dei giudici di Lussemburgo, invece, muove dalla natura autonoma della nozione di orario di lavoro. L’art. 2 della direttiva 2003/88/CE non ammette deroghe e non conosce categorie intermedie, sicché ogni periodo è lavoro oppure riposo. La verifica si concentra quindi sui 3 elementi della definizione. Con riguardo all’esercizio delle funzioni, la Corte valorizza il potere datoriale di stabilire destinazione, tempi e mezzi...

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