Trasformazione societaria e cessazione dal CPB con criticità
L’operazione di trasformazione, quale modifica civilistica dell’atto costitutivo, non integra una cessazione dell’attività ai fini fiscali e appare incoerente la sua qualificazione come causa ostativa al CPB.
In ordine all’operazione di trasformazione appare utile, in primis (ai fini della verifica delle istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla cessazione dal CPB), sottolineare come, sul piano civilistico, essa costituisca una mera modifica dell’atto costitutivo, nel senso che la trasformazione non estingue e non crea alcun soggetto diverso rispetto a quello risalente al documento costitutivo. Essa si limita a modificare l’ordinamento legale della società e a modificare i rapporti d’interazione della società verso i propri soci e verso i terzi, nonché a mutare il rapporto tra i soci e i terzi. Con l’iscrizione della modifica statutaria al Registro delle Imprese, l’ordinamento attribuisce alla società la personalità giuridica o gliela estingue. Tale particolare prerogativa non crea, però, un soggetto nuovo, ma diversifica unicamente il rapporto giuridico tra soci e terzi. Nel caso, ad esempio, di trasformazione da società di persone in società di capitali, la personalità giuridica s’interpone tra essi alla stregua di una sorta di schermo rifrangente che catalizza ogni tipo di effetto giuridico dall’interno e dall’esterno, isolando giuridicamente soci e terzi.Premessa altresì necessaria all’indagine fiscale dell’operazione di trasformazione è che, sul piano civilistico, la trasformazione si risolve in una modifica statutaria che non interferisce sulla durata dell’esercizio sociale (salvo una diversa e ulteriore modifica...