L’art. 4 D.L. 30.04.2026, n. 62 stanzia 18,2 milioni di euro per l’anno 2026, 87,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 69,3 milioni di euro per l’anno 2028 a favore dei datori di lavoro privati che trasformeranno i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il beneficio interessa le trasformazioni effettuate dal 1.08.2026 al 31.12.2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30.04.2026.
Il contratto deve avere una durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi e deve riguardare personale non dirigente che alla data della trasformazione:
- non ha compiuto il 35° anno di età;
- non è mai stato occupato a tempo indeterminato.
La trasformazione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, calcolato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Valgono le condizioni generali stabilite dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015. Pertanto, l’incentivo non sembrerebbe spettare se fosse violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, o se il lavoratore interessato fosse stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che lo ha assunto o che era con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Il beneficio contributivo non è cumulabile con altre riduzioni di aliquota contributiva, salvo la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, cc. 399 e 400 L. 30.12.2024, n. 207.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dalla trasformazione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi alla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa è effettuato dall’Inps; in caso di prospettato raggiungimento di detti limiti, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.
Da tenere presente, infine, che il beneficio in argomento è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea a norma dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
