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Diritto del lavoro e legislazione sociale 26 Settembre 2026

Trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità

Quando la salute mette a rischio la possibilità di lavorare, la previdenza può offrire un sostegno economico. Tra invalidità e inabilità c’è una differenza importante, che incide sia sui requisiti sia sulle prestazioni riconosciute.

In questo articolo vengono analizzate le principali prestazioni in materia di invalidità e inabilità.La prima misura è rappresentata dall’assegno ordinario di invalidità. Viene considerato invalido colui la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, a meno di 1/3 (art. 1 L. 222/1984). L’assegno ordinario di invalidità spetta all’assicurato, quale ne sia l’età, che:- sia riconosciuto invalido;- sia iscritto all’assicurazione da almeno 5 anni;- possa far valere almeno 5 anni di contribuzione di qualunque tipo, anche non continuativa, pari a 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno.Occorre che i requisiti predetti siano concorrenti.La prestazione ha natura temporanea, in quanto l’assegno è riconosciuto per un periodo di 3 anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità viene confermato automaticamente. La prestazione, inoltre, non è reversibile ai superstiti. Inoltre, non è cumulabile con l’eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall’Inail. Se però la rendita Inail è di importo...

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