Trust autodichiarato, la coincidenza disponente-trustee non è vizio
Riconosciuto dalla Cassazione e dalla circolare n. 34/E/2022, l’istituto muta la relazione potestativa sui beni vincolati: è la condotta gestoria arbitraria, non l’identità dei soggetti, a rivelare l’uso fraudolento del trust.
Il trust autodichiarato incontra ancora oggi delle ostilità d’uso nonostante esso sia stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate. Tale conformazione strutturale di trust appare insidiata da un alone di negatività, il quale però appare più riconducibile a un’errata percezione dell’istituto che a solide basi di diritto.La Corte di Cassazione già con la sentenza 26.10.2016, n. 21614 (e così, tra le altre, le ordinanze nn. 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705 del 21.06.2019; 22754 del 12.09.2019; 7973/2021; 8147/2022) aveva pienamente avallato l’istituto del trust autodichiarato.Sempre per la Cassazione la segregazione dei beni in trust è da qualificarsi alla stregua di una donazione indiretta e il trustee una sorta di “gestore” dei beni che ha il compito di procedere all’esecuzione del programma negoziale. Le critiche, ancora oggi persistenti, appaiono solo fondate su giudizi di superficie, dal momento che ciò che conta non è la sovrapposizione soggettiva tra disponente e trustee, ma la diversa relazione giuridica che, con il mutamento del disponente in trustee, si rende esprimibile sui beni vincolati in trust. Il ricongiungere fenomeni di illecita interposizione alla sola identità soggettiva del disponente e del trustee non corrisponde ad alcun serio principio di diritto.In tal senso era anche l’orientamento che emergeva dalla successiva sequenza delle sentenze della Corte di...