Diritto privato, commerciale e amministrativo
27 Giugno 2026
Trust trasparente o opaco: chi è il “beneficiario individuato”
Con l’ordinanza n. 12381/2026 la Cassazione chiarisce che il trust è trasparente solo se il beneficiario è titolare del diritto di pretendere il reddito dal trustee; se l’erogazione resta discrezionale, il trust va catalogato come opaco.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3.05.2026, n. 12381, si è pronunciata sul regime fiscale del trust e specificamente sulla qualificazione di beneficiario individuato ai sensi dell’art. 73, c. 2 del Tuir. Per la C.T.R. di Trento la mera designazione del beneficiario in conto reddito nell’atto istitutivo del trust, indipendentemente dalla verifica se in esso possa ritenersi incentrato un pieno diritto alla percezione periodica del medesimo o se esso, invece, dipende da giudizi discrezionali del trustee (come in concreto risultava essere nel caso in esame), è condizione sufficiente per la connotazione del trust come trasparente e per l’imputazione per trasparenza al beneficiario designato del reddito periodico ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. g-sexies) del Tuir. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso del ricorrente che insisteva a qualificare come opaco il trust in questione, in virtù del giudizio valutativo rimesso al trustee in ordine alle erogazioni in questione. Nella sentenza la Cassazione premette che il trust è un tipico istituto di common law, recepito nell’ordinamento italiano dalla L. 364/1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1.07.1985, che si sostanzia in un rapporto giuridico caratterizzato da un vincolo di natura fiduciaria fra disponente e gestore (trustee). In ambito fiscale l’istituto ha trovato una sua precisa collocazione nell’art. 73, c. 1 del Tuir, il quale include i trust fra i...