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Lavoro
21 Agosto 2023
Turismo, trattamento integrativo speciale del decreto Lavoro
Istituito il codice tributo che consente ai sostituti d’imposta di effettuare la compensazione nel modello F24, del credito maturato per l’attribuzione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi nei settori turismo e termale.
Come noto, per il periodo dal 1.06.2023 al 21.09.2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi (art. 39-bis D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023).
In attesa di una più chiara identificazione delle aziende ricomprese nella generica locuzione “comparto del turismo”, la platea dei beneficiari è invece chiaramente definita. La misura di favore riguarda, infatti, esclusivamente i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a 40.000 euro.
Tale condizione fa sì che il trattamento integrativo speciale non possa essere riconosciuto in modo automatico, ma esclusivamente previa attestazione scritta del lavoratore, con indicazione dell’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.
Al datore di lavoro, che agisce da sostituto d’imposta, è riconosciuta la compensazione del credito relativo all’importo corrisposto al lavoratore. A tal fine, con la risoluzione 9.08.2023, n. 51/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per...