Il Tribunale di Livorno sollevava, con ordinanza n. 240/2024, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, c. 1 D.Lgs. 23/2015, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost. L’art. 9 è quella norma deputata a individuare le tutele rivolte ai lavoratori subordinati il cui rapporto giuridico sia cessato per volontà unilaterale del datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 L. 300/1970. Il citato articolo prevede che, ad eccezione del licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale, di cui all’art. 2 del medesimo decreto, al lavoratore “licenziato male” possa essere riconosciuta una sola tipologia di tutela, di natura esclusivamente economica, il cui importo risulti dimezzato rispetto a quello previsto per le c.d. imprese sopra soglia: un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale remittente riteneva, da un lato, che tale indennizzo non risultasse adeguato a riparare il pregiudizio sofferto, poiché non idoneo a bilanciare la previsione di una sola tutela economica con l’effettiva adeguatezza della stessa; e, dall’altro, che la misura prevista dal legislatore, di fatto, costituisse una misura standardizzata, senza consentire la personalizzazione del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie. La Corte Costituzionale si era già espressa sul tema nel 2022, ravvisando...