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Lavoro 08 Maggio 2023

Ulteriore periodo terminato trattamento CIGS: condizioni

La legge di Bilancio 2023 è intervenuta con novità in materia di ammortizzatori sociali, per mantenere in essere i rapporti di lavoro, evitando licenziamenti, e sostenere le aziende così che non cessino l’attività ma possano riorganizzarsi.

La L. 30.12.2021, n. 234 (art. 1, cc. 191-216: legge di Bilancio 2022) è intervenuta modificando la precedente riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. 14.09.2015, n. 148. Premessa: in tema di durata massima degli ammortizzatori sintetizziamo come segue: tra i diversi trattamenti, Cassa Integrazione Ordinaria più Cassa Integrazione Straordinaria oppure Cassa integrazione straordinaria più Fondo di Integrazione Salariale, non può essere complessivamente superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile. Nel caso di CIGS con causale "contratto di solidarietà" (durata massima di 24 mesi anche continuativi), la durata massima complessiva tra ammortizzatori non può superare i 36 mesi. Altra particolarità prevista del D.Lgs. 148/2015 (art. 4, c. 2) per il settore edilizia (aziende industriali, artigiane, lapidei, escavazione), la durata massima complessiva sempre nel quinquennio mobile è pari a 30 mesi. Ora, se l’azienda ha utilizzato complessivamente tutto il periodo previsto, può ricorrere a un ulteriore periodo di CIGS come qui avanti indicato: si tratta di ammortizzatore sociale CIGS; durata massima: 12 mesi nella situazione di azienda con causale di riorganizzazione aziendale, che ha previsto investimenti complessi e non attuabili in 24 mesi, o ha disposto piani di recupero dell’occupazione per ricollocare e riqualificare il personale, con piani e progetti che non...

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