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Lavoro
08 Maggio 2023
Ulteriore periodo terminato trattamento CIGS: condizioni
La legge di Bilancio 2023 è intervenuta con novità in materia di ammortizzatori sociali, per mantenere in essere i rapporti di lavoro, evitando licenziamenti, e sostenere le aziende così che non cessino l’attività ma possano riorganizzarsi.
La L. 30.12.2021, n. 234 (art. 1, cc. 191-216: legge di Bilancio 2022) è intervenuta modificando la precedente riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. 14.09.2015, n. 148. Premessa: in tema di durata massima degli ammortizzatori sintetizziamo come segue: tra i diversi trattamenti, Cassa Integrazione Ordinaria più Cassa Integrazione Straordinaria oppure Cassa integrazione straordinaria più Fondo di Integrazione Salariale, non può essere complessivamente superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile. Nel caso di CIGS con causale "contratto di solidarietà" (durata massima di 24 mesi anche continuativi), la durata massima complessiva tra ammortizzatori non può superare i 36 mesi. Altra particolarità prevista del D.Lgs. 148/2015 (art. 4, c. 2) per il settore edilizia (aziende industriali, artigiane, lapidei, escavazione), la durata massima complessiva sempre nel quinquennio mobile è pari a 30 mesi.
Ora, se l’azienda ha utilizzato complessivamente tutto il periodo previsto, può ricorrere a un ulteriore periodo di CIGS come qui avanti indicato:
si tratta di ammortizzatore sociale CIGS;
durata massima: 12 mesi nella situazione di azienda con causale di riorganizzazione aziendale, che ha previsto investimenti complessi e non attuabili in 24 mesi, o ha disposto piani di recupero dell’occupazione per ricollocare e riqualificare il personale, con piani e progetti che non...