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Accertamento, riscossione e contenzioso 09 Settembre 2026

Un solo indizio basta ancora a fondare la ripresa fiscale?

La concordanza richiesta dall’art. 2729 c.c. presuppone una pluralità di elementi: dopo l’allineamento degli standard probatori tra processo penale e processo tributario, la ripresa fondata su un unico indizio non supera il ragionevole dubbio.

Dopo l’ormai ineludibile percorso argomentativo prospettato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50/2026 in ordine alla coesione tra l’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 e l’art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992, appare lecito chiedersi se le verifiche fondate su un unico elemento di prova (come nel caso del cd. tovagliolometro o acquometro) possono ancora prestare aderenza a quella dote indiziaria necessaria per consentire di andare “oltre ogni ragionevole dubbio”, dovendo ormai essere ritenuto dismesso il principio, più arretrato sul piano indiziario, del “più probabile che non”.Il percorso argomentativo della Consulta è dipartito dalla qualificazione del rapporto che si deve doverosamente intravedere tra l’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 e l’art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 e che, per la Corte Costituzionale, chiarisce lo scopo legislativamente perseguito di rendere configurabile un allineamento tra il processo penale e il processo tributario: con chiarezza letterale è stato evidenziato che l’art. 21-bis “si pone sistematicamente in linea” con il c. 5-bis, prospettando proprio con l’impiego dell’avverbio sistematicamente una piena convergenza di principi tra i 2 ordinamenti. Come anche sottolineato in dottrina (L.R. Corrado e M. Pane), con il riportato passo la Corte Costituzionale non prospetta una riduzione di distanza tra i 2 standard probatori, ma un pieno allineamento già avvenuto, con l’impossibilità di perpetuare un qualsiasi...

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