La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza 23.06.2026, n. 21362, ha affermato che la trasmissione tardiva dei modelli UniEmens preclude il rilascio del Durc e la fruizione dei benefici, anche quando i contributi risultino integralmente versati.
Il caso traeva origine da un avviso di addebito notificato dall'Inps a gennaio 2020, relativo al recupero di benefici contributivi maturati a ottobre 2017, oltre sanzioni civili ex art. 116, c. 8, lett. b) L. 388/2000. La contestazione si fondava sull'omesso inoltro dei modelli UniEmens per febbraio, luglio e ottobre 2017, nonché agosto e ottobre 2018, sia nel termine ordinario sia in quello di 15 giorni concesso con l'invito a regolarizzare.
La società aveva proposto opposizione, accolta sia dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui, in assenza di omissioni contributive sostanziali, il ritardo nella trasmissione delle comunicazioni UniEmens integrava un inadempimento meramente formale, inidoneo a incidere sul rilascio del Durc e sulla spettanza degli sgravi.
L'Inps ha impugnato la decisione denunciando la violazione dell'art. 1, cc. 1175 e 1176 L. 296/2006, e degli artt. 3, c. 2, lett. a) e 4, c. 3 D.M. 30.01.2015.
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando i propri precedenti in materia. Il Collegio ricorda che il citato art. 1, c. 1175 subordina i benefici al possesso del Durc e all'assenza di violazioni nelle materie del lavoro, della salute e della sicurezza, mentre il c. 1176 rimette ai decreti attuativi la disciplina delle modalità di rilascio. L'art. 3 D.M. 30.01.2015 individua le ipotesi tassative in cui la regolarità può comunque essere riconosciuta nonostante uno scostamento, quali la rateizzazione concessa dall'ente, la sospensione dei pagamenti per legge e lo scostamento non grave tra somme dovute e versate. L'art. 4 prevede che, riscontrata un'irregolarità, l'Inps invii un invito a regolarizzare entro 15 giorni, decorso inutilmente il quale la risultanza negativa si cristallizza.
Su queste basi, la Corte afferma che il mancato inoltro dei modelli UniEmens non costituisce una mera irregolarità formale, poiché impedisce all'ente di verificare con tempestività la posizione contributiva del datore di lavoro. La regolarità contributiva non coincide con il semplice adempimento dell'obbligazione di pagamento, presupponendo anche il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi dichiarativi, funzionali a consentire all'Istituto il controllo della riferibilità e dell'esattezza dei versamenti. Ne consegue che l'omessa o tardiva trasmissione delle denunce, ove non sanata entro il termine dell'invito a regolarizzare, preclude i benefici senza che rilevi una regolarizzazione successiva.
La Cassazione richiama anche il principio, elaborato con riferimento alla situazione speculare dell'erroneo rilascio del Durc, secondo cui il documento non ha valore costitutivo e la verifica della reale regolarità resta rimessa all'accertamento giudiziale. Allo stesso modo, il possesso del Durc in assenza del presupposto sostanziale della regolarità non legittima gli sgravi, così come l’omessa trasmissione delle denunce impedisce all'ente qualunque controllo sulla virtuosità del contribuente, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi.
Sul piano operativo, la pronuncia eleva la tempestività dichiarativa a requisito autonomo del diritto agli sgravi, non surrogabile dal pagamento dei contributi. Ne discende l'opportunità di presidiare le scadenze UniEmens come parte del controllo di regolarità aziendale.
