Società e contratti 19 Gennaio 2026

Utili extrabilancio a catena: ritenuta imputabile a società intermedia

In presenza di presunzione a catena degli utili extracontabili, l’obbligo di operare la ritenuta del 26% grava sulla società intermedia, unica socia delle persone fisiche. L’imputazione alla società a monte viola gli artt. 44 del Tuir e 27 D.P.R. 600/1973 e riserva di legge.

Nel caso di presunzione a catena degli utili extrabilancio a quale società va imputata l’omissione della ritenuta? Presso la Corte di Cassazione è consolidato il principio per il quale: “La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è limitata ai soli casi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo livello, cioè quando la società di capitali titolare dell’impresa abbia soci in numero limitato, ma si estende anche agli ulteriori livelli di partecipazione, vale a dire quelli in cui la ristrettezza della base societaria si realizzi per il tramite di altre società”.In ordine a tale principio, sopravanzando la sua adeguatezza sul piano del diritto, si pone la questione a quale società della catena vada imputata l’omissione della ritenuta alla fonte del 26%, dal momento che ordinariamente l’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di accertamento alla medesima società a monte che ha realizzato il presunto utile in nero e non alla società a valle della quale sono socie le conclusive persone fisiche. L’individuazione della società a monte come il soggetto perseguibile per la mancata ritenuta operata del 26% appare del tutto non conforme a diritto, dal momento che, nel caso di distribuzione di utili extrabilancio, qualora esista una società intermedia, è quest’ultima che interseca il rapporto sociale con le conclusive persone fisiche e non la società a monte verso la quale queste ultime non sono socie. Socia...

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