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Accertamento, riscossione e contenzioso 17 Ottobre 2026

Utili extracontabili, la Cassazione ignora il nuovo testo legislativo

Per i periodi anteriori al D.Lgs. 148/2026 la presunzione di distribuzione ai soci copre ancora i costi indeducibili: l’irretroattività della nuova norma, pensata a tutela del contribuente, finisce per perpetuare una presunzione priva di razionalità.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5.10.2026, n. 26234, ha ribadito che la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte di società di capitali a ristretta base azionaria vada ritenuta applicabile non solo se il maggior reddito accertato trae origine da ricavi occultati o da costi fittizi, ma anche nell’ipotesi di costi indeducibili. Per la Corte i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, per cui, quando essi siano “fittizi” o “indeducibili”, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l’indeducibilità o inesistenza di costi. La rettifica nell’incrementare il reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato innesca la relativa presunzione di distribuzione ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva la prova contraria.In conclusione, la Corte ritiene opportuno precisare che alla fattispecie in controversia, attenendo a periodi di imposta anteriori all’entrata in vigore dell’art. 23 D.Lgs. 148/2026 (12.08.2026), non si rende applicabile il più circoscritto (e razionale) perimetro di riferimento di tale ormai storica presunzione. L’art. 23 D.Lgs. 148/2026 sussidia l’inferenza tra il fatto e il fatto indotto con una presunzione legale relativa.La conclusione della Corte in ordine alla non operatività...

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