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Accertamento, riscossione e contenzioso 08 Settembre 2026

Utili in nero: la nuova presunzione andrebbe resa retroattiva

Per il passato resta in campo la presunzione giurisprudenziale, assai più estesa di quella ora tipizzata: l’irretroattività non presidia il diritto di difesa del socio, ma perpetua la sovrapposizione con la trasparenza delle società di persone.

L’art. 23 D.Lgs. 148/2026 nel disporre che: “In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 del Tuir” sussidia l’inferenza tra il fatto e il fatto indotto con una presunzione legale relativa.Al di là della controversa questione della natura (dibattuta in dottrina) delle norme che introducono le presunzioni legali (norme sostanziali o norme sulle prove) ai fini dell’entrata in vigore di tale catalogazione presuntiva si deve considerare quanto dispone l’art. 3 dello Statuto del Contribuente. L’irretroattività delle presunzioni legali viene considerata a tutela del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) che verrebbe leso nel diritto alla precostituzione della prova contraria (avendo pro tempore omesso di conservare i supporti documentali necessari per avversare la prova introdotta a sostegno della pretesa fiscale). Nel caso, però, della presunzione fatta derivare...

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