Valorizzazione delle scorte di magazzino nella cessione d’azienda
La gestione delle rimanenze incide sul trattamento fiscale dell’operazione. Occorre distinguere tra le scorte comprese nel compendio aziendale, quelle oggetto di una cessione autonoma e quelle il cui trasferimento è imposto dalla normativa.
Nella prassi delle cessioni d’azienda è frequente che le parti concordino un corrispettivo per il complesso aziendale e rinviino la determinazione del valore delle scorte di magazzino a un inventario da effettuarsi alla data del trasferimento. Tale impostazione, dal punto di vista economico, serve a valorizzare le rimanenze sulla base delle quantità effettivamente esistenti, evitando che eventuali movimentazioni intervenute tra il preliminare e il rogito alterino il valore economico dell’operazione. Stabilire a priori un prezzo comprensivo della merce, infatti, potrebbe compromettere l’avviamento, in quanto il venditore potrebbe svuotare il magazzino per massimizzare il ricavo della vendita e trovarsi, nei giorni antecedenti il passaggio, in una situazione di rottura di stock, con conseguente perdita di vendite e clienti. Un altro aspetto da considerare riguarda le merci invendibili, che l’acquirente ha interesse a non acquisire per evitare lo sperpero di risorse finanziarie.Dal punto di vista fiscale, invece, occorre verificare se le scorte costituiscano parte integrante del compendio aziendale ovvero siano oggetto di una cessione autonoma. Da tale distinzione derivano differenti conseguenze ai fini Iva e dell’imposta di registro.Qualora le rimanenze siano comprese nell’azienda ceduta, esse seguono il medesimo regime della cessione d’azienda. L’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 633/1972 e viene...