Diritto del lavoro e legislazione sociale 08 Aprile 2025

Valutazione disciplinare e licenziamento: serve una lettura d’insieme

La Cassazione torna sul principio di proporzionalità: nelle misure espulsive il comportamento del lavoratore va interpretato nella sua interezza, senza frammentazioni.

Con l’ordinanza 30.03.2025 n. 8358, la Corte di Cassazione interviene su un punto essenziale nelle controversie legate al licenziamento per giusta causa: la necessità di valutare le condotte nel loro complesso, evitando analisi parcellizzate che ne snaturano il significato. Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società che aveva licenziato un operaio addetto alla manutenzione stradale, contestandogli reiterate insubordinazioni e gravi omissioni in materia di sicurezza.Dopo una prima fase in cui il Tribunale di Napoli aveva ritenuto legittimo il licenziamento, condannando la società a un’indennità risarcitoria, il giudizio di merito si era chiuso in senso opposto: in sede di opposizione, lo stesso Tribunale aveva disposto la reintegrazione del lavoratore, ritenendo la sanzione espulsiva sproporzionata. Decisione confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ricondotto le condotte a fattispecie disciplinari previste dal CCNL per cui è prevista la sospensione, non il licenziamento.Recidiva e coerenza del quadro contestativo - Il primo rilievo della Cassazione riguarda la recidiva. La Corte censura la motivazione dei giudici del merito per aver escluso la specificità della contestazione, pur in presenza di elementi chiari: date, tipologia delle sanzioni e riferimento al medesimo comportamento. Né può ritenersi rilevante, ai fini dell’efficacia disciplinare, la mancanza di definitività dei procedimenti richiamati: la giurisprudenza è costante nel...

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