La scissione con patrimonio netto contabile negativo è lecita se il valore economico è positivo e la beneficiaria preesistente ha riserve capienti; controversa l’attribuzione a una neocostituita.
L’indagine fiscale della scissione negativa deve dipartire dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16.01.2009, n. 12/E e dalla successiva risposta all’istanza di interpello 6.12.2018, n. 101, in occasione delle quali l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto legittima, sia pure in chiave antielusiva, un’operazione di scissione parziale a favore di una società preesistente con attribuzione di un patrimonio netto il cui saldo contabile si presentava come negativo, ma che sul piano economico risultava positivo.Sempre preliminarmente si deve sottolineare come l’art. 173 del Tuir, nel raccordare la relativa disciplina all’istituto della scissione, non prenda posizione autonoma sulla sua configurazione, consentendo, quindi, di ritenerla fiscalmente recepita secondo i medesimi paradigmi e prerogative che la configurano sul piano civilistico. Tale criterio di ricongiunzione corrisponde al consolidato principio di diritto per il quale se un istituto nel diritto tributario non venga legiferato in modo autonomo e non emergano motivi particolari di salvaguardia delle prerogative dell’obbligazione tributaria che impongano di alterarlo rispetto alla sua configurazione d’origine, è in tale preciso assetto legale che l’istituto deve essere recepito anche nella legislazione fiscale. Va, quindi, preliminarmente verificata la liceità dell’operazione di scissione secondo i canoni dell’ordinamento...