Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Aprile 2026
Versamenti bancari: deducibilità dei costi ammessa dalla Cassazione
La Cassazione, con ordinanza 30.03.2026, n. 7648, estende ai versamenti bancari il principio della deduzione dei costi nei redditi accertati, alla luce dell’interpretazione della Corte Costituzionale sull’art. 32 D.P.R. 600/1973.
La Cassazione, con l’ordinanza 30.03.2026, n. 7648, si è pronunciata sul diritto di deduzione fiscale dei costi raccordabili, oltre ai prelevamenti bancari, anche ai versamenti bancari. Nel ricorso per Cassazione l’Amministrazione contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 109 del Tuir e con gli artt. 2697 e 2728 c.c., per avere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che nei costi da dedursi sul maggior reddito accertato induttivamente dovessero essere ricompresi anche quelli relativi ai versamenti, e non solo quelli relativi ai prelevamenti bancari.In ordine a tale censura erariale si deve considerare come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, abbia dato piena rilevanza all’intera portata disciplinare dell’art. 32, c. 1, n. 2) D.P.R. 600/1973.Infatti, anche se innanzitutto procede a confermare che i versamenti rinvenuti sui conti correnti, salvo prova contraria che può essere offerta dal contribuente raccordando a essi analitica giustificazione, ove non dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, si presumono essere ricavi “occulti” sottratti alla tassazione, amplia il suo argomentare anche in ordine ai prelevamenti scrivendo: “La disposizione censurata pone, in favore del Fisco, una presunzione legale che muove dall’utilizzazione, da parte dell’ufficio, di “dati ed elementi” acquisiti a seguito di indagini finanziarie, e segnatamente di quelle...