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Lavoro 14 Giugno 2022

Welfare aziendale e premi di risultato, le ultime dalle Entrate

Recentemente l’Agenzia ha espresso diverse posizioni su alcune casistiche ricorrenti legate a benefit aziendali e premi di risultato a favore dei dipendenti, chiarendo ai datori di lavoro il trattamento operativo e fiscale.

Come noto l’art. 51 del Tuir definisce il reddito da lavoro dipendente con un concetto di onnicomprensività, con il risultato che tutte le somme e i valori erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente sono attratte nel reddito da lavoro e come tale vengono tassate. Esistono poi delle eccezioni regolate da norme specifiche, che consentono di alleggerire l’imposizione sia fiscale che contributiva. È il caso, ad esempio, dei benefits in natura previsti da piani di welfare aziendali oppure dei premi di risultato legati al raggiungimento di obiettivi previamente individuati. Con la risposta all’interpello 25.03.2022, n. 258 l’Agenzia delle Entrate ha trattato favorevolmente il caso dei beni commercializzati dal datore di lavoro che vengono ceduti ai dipendenti a prezzi inferiori rispetto a quelli normalmente praticati alla clientela. L’art. 51 attrae nel reddito da lavoro dipendente anche il valore normale dei beni o servizi concessi ai dipendenti, valorizzati ai sensi dell’art. 9 del Tuir tenendo però conto degli “sconti d’uso”. L’Agenzia conferma che la scontistica riservata ai dipendenti rientra in questo caso e il prezzo ridotto si considera valore normale, senza aggravio fiscale sulla differenza rispetto al prezzo pieno. Con la risposta all’interpello 17.05.2022, n. 265 l’Agenzia tratta i premi di risultato tassabili ad aliquota sostitutiva del 10%, ai sensi...

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