Nella risposta all’interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate il 1.04.2026, sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla deducibilità dei costi da lavoro dipendente sostenuti dalle imprese ai fini della determinazione dell’imponibile Irap.La questione fa riferimento agli artt. 5 e 11 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, testo legislativo fondamentale in materia di Imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, la società istante, soggetto residente in Italia che non dispone di sedi o di stabili organizzazioni all'estero, esprimeva dubbi relativamente alla deducibilità del costo del lavoro relativo al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all'estero. In particolare, tale società dichiara di offrire ai propri clienti esteri una serie di servizi informatici, senza però il supporto di alcuna stabile organizzazione al di fuori dell'Italia.Su questo punto occorre fare riferimento al principio fondamentale in materia di Irap, secondo cui il tributo regionale si applica esclusivamente al valore della produzione netta realizzato nel territorio italiano; di conseguenza, la prassi consolidata prevede che la deduzione dalla base imponibile della quota di valore della produzione imputabile ad attività esercitate all'estero sia determinata secondo i criteri di ripartizione territoriale, basati principalmente sulla distribuzione delle retribuzioni del personale dipendente, come previsto dall'art. 4,...