Dal 4.06.2026 procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
La predetta direttiva UE era intervenuta, modificandola, sulla precedente Direttiva 2011/98/UE istitutiva del permesso unico rilasciato in favore dei cittadini dei Paesi terzi che intendano soggiornare e lavorare in uno Stato membro. Era stato stabilito un termine per gli Stati membri sino al 21.05.2026 per recepire nei propri ordinamenti le nuove previsioni.
Il decreto in analisi dispone alcune importanti modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25.07.1998, n. 286.
In particolare, viene innovato il testo dell’art. 5, stabilendo innanzitutto che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno 90 giorni prima della scadenza, invece dei precedenti 60. Contestualmente vengono abbreviati i termini previsti per il rilascio del permesso da parte delle autorità: si prevede infatti che il permesso unico sia rilasciato dal questore entro il termine di 30 giorni dal completamento della domanda.
In aggiunta, si precisa che la normativa in analisi non si estende agli stranieri che soggiornano per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o a titolo di protezione speciale, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.
Infine, viene previsto che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 90, e non più 60, giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente Testo Unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del Testo Unico.
