Paghe e contributi 09 Gennaio 2026

Modifiche in materia di Tfr e adesione alla previdenza complementare

Con la legge di Bilancio 2026 è stata ampliata la platea dei datori di lavoro del settore privato tenuti al versamento al fondo di tesoreria Inps delle quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari.

Fino al 31.12.2025 erano tenuti al versamento del contributo al Fondo Tesoreria Inps i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti, il cui limite dimensionale veniva calcolato prendendo in riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006 (per i datori già attivi al 31.12.2006) o la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio dell'attività (per i datori che hanno iniziato l'attività dopo il 31.12.2006).
Dal 1.01.2026 sono tenuti al versamento anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungeranno la soglia dimensionale dei 50 dipendenti; per il biennio 2026-2027 la media annuale (calcolata prendendo a riferimento i lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di retribuzione considerato) non dovrà essere inferiore a 60 addetti.
Per i periodi di paga decorrenti dal 1.01.2032 saranno invece tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40, o che raggiungeranno la soglia dimensionale di 40 dipendenti.

È stato inoltre introdotto il meccanismo del “silenzio-assenso” per il Tfr dei neoassunti nel settore privato, con decorrenza dal 1.07.2026 (entro tale data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni). I lavoratori che non espliciteranno una scelta entro 60 giorni dall’assunzione vedranno il proprio Tfr destinato automaticamente a fondi di previdenza integrativa.
All’art. 8 D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, sono apportate le seguenti modifiche:
- i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare in modo automatico o esplicito possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico;
- i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici) aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, territoriali o aziendali. In presenza di più forme pensionistiche, sarà destinataria quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diversi accordi aziendali.
Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica conferendo l’intero importo del Tfr a un’altra forma di previdenza complementare, ovvero mantenere il Tfr secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare copia della dichiarazione resa dal lavoratore.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed effettua i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla prima assunzione.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro dovrà fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Ove il lavoratore assunto aderisca già a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro consegna apposita informativa al lavoratore per ottenere l’indicazione, entro 60 giorni dalla data di assunzione, del Fondo al quale intende conferire il Tfr maturando, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.

Eliminati infine i meccanismi di cumulo contributivo: il provvedimento cancella la norma che consentiva ai lavoratori di cumulare i contributi versati all’Inps con quelli destinati ai fondi pensione.