Nello schema di decreto una definizione di retribuzione?
Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla medesima legge al fine di assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato, promuovere il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e prevenire fenomeni di concorrenza sleale.
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di “retribuzione”: la nozione si ricava dall’art. 36 Cost. e dall’art. 2099 c.c. Per “retribuzione” si intende pertanto l’insieme dei compensi, in denaro o in natura, che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore subordinato quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Tali compensi sono determinati dalla legge, dai contratti collettivi e individuali e secondo equità, nel rispetto del suddetto principio di proporzionalità e sufficienza. L’art. 2099 c.c. regola a sua volta le modalità di determinazione della retribuzione (ad esempio a tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, ecc.).La definizione di “retribuzione” è stata prevista nell’ambito dello schema di decreto, all’art. 3, che la identifica come “il salario o lo stipendio di base e tutte le somme e i valori versati dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente, anche in natura, al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ivi comprese le componenti complementari o variabili”. Tale definizione si colloca in una nozione ampia di “retribuzione”, coerente con l’impostazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., includendo non solo il salario o stipendio base, ma anche tutte quelle somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, sia in denaro sia in natura, comprese le componenti accessorie e variabili. La retribuzione, in tale prospettiva, è...