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Diritto del lavoro e legislazione sociale 30 Marzo 2026

Sicurezza sul lavoro: entro il 31.03.2026 comunicazione degli RLS

Entro il 31.03 i datori devono comunicare all’Inail i nominativi degli RLS ex art. 18 D.Lgs. 81/2008, in caso di nuova nomina. L’RLS, previsto dall’art. 47, è figura centrale nella prevenzione. Invio telematico con verbale o accettazione.

La sicurezza sul lavoro rappresenta un tema centrale per le imprese di tutti i settori e implica la necessità di costruire una struttura e adempire a obblighi di una certa complessità. Tra le scadenze da ricordare, una delle principali riguarda la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Si tratta di una figura centrale per la garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto coinvolto nella valutazione dei rischi e nella promozione delle misure di prevenzione e nella segnalazione di condizioni di lavoro rischiose.La norma di riferimento è l’art. 47 D.Lgs. 81/2008. Tale figura è istituita a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, in tutte le aziende, o unità produttive. Qualora l’organico non superi i 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale.La legge attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di definire il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.Dal punto di vista del datore di lavoro, l’art. 18 stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, entro il 31.03 di ogni anno, in caso di nuova elezione o...

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