La legge di Bilancio 2026 introduce l’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali. In assenza dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate restano incertezze applicative e operativi i rischi di conguagli sui cedolini di gennaio.
Dal 1.01.2026 gli aumenti retributivi da rinnovi contrattuali potranno beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%. In attesa delle istruzioni operative, diversi Ccnl prevedono incrementi già applicabili nel cedolino di gennaio.
Sono previste novità per i seguenti istituti contrattuali: trattamento economico minimo, indennità, permessi e infortuni. Nel corso dell’anno prevista l’erogazione della seconda tranche dell’una tantum, spettante anche ai lavoratori cessati.
L’importo potenziale dell’una tantum ammonta a 950 euro. La prima tranche (50%) è stata erogata con il cedolino paga di febbraio 2025; nella prossima busta paga di gennaio 2026 verrà erogato il restante 50%.
Sono previste novità per i seguenti istituti contrattuali: elemento di garanzia retributiva, assistenza sanitaria integrativa e previdenza integrativa.
Dal 1.01.2026 sono previste alcune novità per le aziende e lavoratori che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.
Cambia il monte ferie da gennaio 2026 per i lavoratori operai in forza al 31.12.2007: è l’effetto della norma transitoria prevista dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.
Oltre a un aumento complessivo pari a 215 euro sul 5° livello, è prevista un’indennità una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale (dal 1.01.2025 al 31.12.2025).
Diverse le novità sia di natura economica sia riguardo gli istituti normativi. L’incremento retributivo complessivo sarà di 217 euro sul parametro medio 130,07.
Con il rinnovo del Contratto collettivo, aumenti per i minimi retributivi con decorrenze gennaio 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028 e anche per l’indennità di funzione Quadri.
Per il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rilevano ai fini probatori strumenti di comunicazione che esulano dalla disciplina contrattuale.
Oltre all’aumento dei minimi retributivi (previsto in 3 tranche), è prevista la corresponsione di un’indennità una tantum (sempre in 3 tranche) finalizzata a coprire economicamente il periodo di ultra-vigenza del precedente contratto.
Oltre all’aumento del trattamento minimo, sono previste interessanti novità con auspicati riflessi costruttivi sul piano sociale. Welfare aggiuntivo e misure sociali innovative su invecchiamento attivo, politiche attive, pari opportunità e sostegni alla genitorialità.
Rafforzata la previdenza complementare, introdotto il premio di risultato veneto 2025-2027, unificato il fondo EBAV e potenziate le misure di welfare e sostegno ai lavoratori. Il nuovo contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2027.