Imposte dirette
10 Ottobre 2025
DTA cedute: niente compensazione per il cessionario
L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 259/2025) ha chiarito che il credito d’imposta da DTA ceduto a terzi ex art. 43-bis D.P.R. 602/1973 non può essere né ulteriormente ceduto né compensato, ma solo incassato tramite rimborso erariale.
